“Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall’art. 428 c.c.), costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente,
Con la interessante decisione del Tribunale di La Spezia, resa in un procedimento d'urgenza e depositata il 14 novembre 2017, è stata ribadita, nelle controversie in questione, la legittimazione passiva del MIUR e dei contro interessati e non anche degli Uffici scolastici regionali e locali, poiché tali Uffici costituiscono mere articolazioni territoriali del Ministero.
Il lavoratore che si rifiuta di servire il cliente che non indossa la mascherina esercita il proprio diritto (costituzionalmente tutelato) a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza, considerando che essa lo esporrebbe ad un rischio di danno alla persona. (Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, sentenza n. 9/21; depositata il 13 gennaio)