Per la Cassazione il fatto contestato al lavoratore era compatibile con la malattia e non aveva comportato alcun aggravamento della patologia.
Cass. 2 maggio 2018, n. 10435
La verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva,
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18956/2020 dell' 11.09.2020, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore assente che trasmette tardivamente il certificato di malattia, poiché tale ipotesi configura l’assenza ingiustificata da parte dello stesso.
La Suprema Corte, con interessante decisione del 28 maggio 2018 (Pres. A. Manna; est. M. Lorito), ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18 maggio con la quale, il giudice del gravame, con articolata e completa motivazione, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale, rigettava la domanda proposta dal dipendente della società, intesa a conseguire l'annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 20/10/2010, con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dall'art.18 1.300/70.