Il lavoratore che si rifiuta di servire il cliente che non indossa la mascherina esercita il proprio diritto (costituzionalmente tutelato) a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza, considerando che essa lo esporrebbe ad un rischio di danno alla persona. (Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, sentenza n. 9/21; depositata il 13 gennaio)
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18956/2020 dell' 11.09.2020, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore assente che trasmette tardivamente il certificato di malattia, poiché tale ipotesi configura l’assenza ingiustificata da parte dello stesso.
Per la Cassazione il fatto contestato al lavoratore era compatibile con la malattia e non aveva comportato alcun aggravamento della patologia.
Cass. 2 maggio 2018, n. 10435
La verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva,