Articoli e Pubblicazioni

L’Autore, riproponendo anche una sintetica parte sto­rica in merito alla udienza di “discussione”, evidenzia le caratteristiche del processo che avevano accompagnato la grande riforma del 1973 ed offre, anche con nota cri­tica, un approfondimento sullo svolgimento delle attuali udienze, dettate dalla emergenza, auspicando un ritorno alla “normalità”, proprio in ragione della importanza della “udienza di discussione”.

 

   Introduzione

Pur nel rispetto dei limiti di spazio imposti per la pubblicazione, al fine di una più completa indagine, anche di politica del diritto, è opportuno richiamare e quindi ripercorrere, seppur succintamente, i caratteri essenziali del processo del lavoro che avevano spinto il legislatore alla emanazione della legge 533 del 1973. E, quindi, partendo proprio dagli indirizzi di fondo, posti a base della “grande riforma”.

Non senza riproporre, con nota critica, le modifi­che legislative introdotte successivamente “contestando la corrispondenza degli strumenti giuridici adottati ri­spetto alle finalità verso cui si dirigevano questi inter­venti e lamentando il deficit di tutela per le parti che alcuni recenti correttivi legislativi delle lungaggini pro­cessuali rischiano di provocare”.

Lacune, carenze e mancanze che, senza una adegua­ta organizzazione, potrebbero ancor più aggravarsi, con le recenti previsioni, ancorché collegate alla emergenza sanitaria (ed auspicando, sotto alcuni aspetti, la non definitività ben sapendo cogliere le utilità portate dal “nuovo”), che comportano un limitato e residuale di­battito processuale, diversamente da quanto imposto più che suggerito dalla novella del 1973, che prevedeva appunto una udienza di discussione, laddove il Giudi­ce interroga liberamente le parti, tenta la conciliazione della lite, formulando (con le successive riforme) una proposta transattiva e, ai fini della decisione, valuta la mancata comparizione della parte, senza giustificato motivo.

Come autorevolmente evidenziato, sin dai primi commenti a seguito della legge sul processo del lavoro, la nuova disciplina, anticipando la riforma generale del codice di procedura civile, costituiva il compromesso delle istanze provenienti dalle parti sociali e, allo stesso tempo, la sintesi del dibattito che aveva visto impegna­ta la dottrina dagli anni ’50 in poi.

 

 

  1. Il quadro normativo

Nel nostro ordinamento, la disciplina del proces­so del lavoro, introdotta con la ricordata legge n. 533 dell’11 agosto 1973, ha previsto un elemento di no­vità nel sistema processuale fino ad allora vigente, in­dicando, attraverso lo strumento della “novellazione”, un rito speciale a cognizione piena ed esauriente, come pure sottolineato sin dai primi commenti.

L’effetto innovativo della legge richiamata non era di poco conto se si considera che il contenzioso del la­voro era ancorato alla disciplina del processo ordinario con la conseguenza di dilatare oltremodo i tempi di giustizia. Il passo era stato segnato dall’introduzione del processo del lavoro nell’ultimo titolo del libro se­condo del codice di procedura civile del 1942. Ciò de­terminava il venir meno di tutta la legislazione speciale in materia che aveva creato un sistema distinto, conno­tato da una maggiore snellezza e rapidità e questa, a sua volta, finiva per influenzare il processo ordinario.

Cancellate le leggi speciali del 1928 e del 1934 che si caratterizzavano per la presenza, accanto ai giudici togati, degli esperti, con l’eliminazione del sistema

corporativo e con la novella del 1950, le differenze tra il rito ordinario e quello del lavoro erano così limitate che questo poteva dirsi essersi adeguato a quello ordinario.

La necessità di riforma si rese necessaria, ed oramai indifferibile, a partire dalla metà degli anni 60, dopo l’entrata in vigore della L. 604/66 che aveva introdot­to la nozione di giustificazione del recesso datoriale e, ancor più, dopo la emanazione della L. 300/70, nota come lo Statuto dei Lavoratori.

Era chiara la sproporzione tra la disciplina sostan­ziale e quella processuale; poiché questa non era più in grado di garantire in concreto l’attuazione della prima, alla luce delle nuove conquiste.

Fino ad allora, infatti, il problema che aveva visto impegnata la dottrina, da metà secolo scorso, era di carattere meramente teorico: con l’individuazione del giudice e del rito, anche alla luce dei principi contenuti nella Carta Costituzionale.

Il divieto di istituzione di giudici speciali, contenuto nell’art. 102 della Costituzione, impediva che la mate­ria fosse devoluta ad organi costituiti anche da rappre­sentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; allo stesso modo sorgeva il dubbio sulle sezioni specializzate, che pur istituibili, prevedevano l’affiancamento accanto ai giudici togati di «cittadini idonei estranei alla magistra­tura» che, invece, potevano comportare problemi in ordine ai requisiti di idoneità e alla indipendenza, visto il principio di terzietà del giudice naturale.

Quanto al rito, il dibattito era incentrato sulla le­gittimità e, quindi, sull’opportunità di affiancare al rito ordinario, il rito speciale del lavoro e ciò in ossequio all’art. 3 Costituzione, 1° comma.

«La necessità di affiancare alla tutela sostanziale di queste situazioni, rimedi processuali idonei a non ve­derle mortificate permetteva l’introduzione di un pro­cedimento ad hoc, prendendo le mosse dal principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzio­ne, 2° comma, che, in aggiunta a quello di uguaglianza formale, impone di adeguare le norme giuridiche in modo da trattare in maniera eguale situazioni eguali e in modi diversi situazioni diverse, come era nel caso de quo».

La legge del 1973, così, introduceva il rito speciale a cognizione piena ed esauriente, un processo gratuito per non far gravare sulla parte debole del rapporto i costi dell’azione giudiziale, aperto anche alla parteci­pazione dei sindacati, affidato al giudice monocratico, allora il pretore, poi dal 1999 al Tribunale (la legge 16 giugno 1998 n. 188 fissava al 2 giugno 1999 la data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, introducendo nell’ordinamento il Tribunale, giudice unico di primo grado), con un procedimento incen­trato sui principi di gratuità, oralità, immediatezza e di concentrazione che superava il vaglio della Corte Co­stituzionale pochi anni dopo la sua entrata in vigore.

L’oralità, infatti, è l’espressione del processo giuri­sdizionale che ha la sua massima forza nell’udienza, gli altri, che sono sue esemplificazioni, proprio perché solo con il processo orale non si crea quella divaricazione tra le parti e l’organo giudicante, mirano (questo l’inten­to!) a concentrare in una unica udienza il compimento di tutte le attività che devono essere svolte alla presenza di colui che poi dovrà emettere la sentenza, permet­tendogli di essere parte attiva e di dirigere il procedi­mento.

Nel processo del lavoro, il ruolo del giudice (al qua­le vengono riconosciuti anche i poteri istruttori, previ­sti dall’art. 421 c.p.c.) è ancor più determinante se si considera, da una parte, il potere di tentare la concilia­zione tra le parti al fine di comporre anticipatamente la controversia e, dall’altro, dopo la riforma introdotta con la L. 183/2010, nota con il nome di “Collegato lavoro” che ha modificato il tentativo di conciliazione giudiziale, il potere della formulazione di una proposta transattiva, sempre sotto la spinta della tendenza volta a prediligere la composizione bonaria delle controversie, anche al fine di ridurre la mole del contenzioso.

«Il quid novum è proprio qui: la valenza della pro­posta transattiva formulata dal giudice assume un ruo­lo decisivo e concreto, se si considera che il suo conte­nuto è frutto della valutazione sulla fondatezza o meno della domanda e che, perciò, con ogni probabilità, essa, in quanto esplicazione del convincimento del giudice, sarà tradotta nella sentenza, ove non accettata».

L’importanza pratica è evidente, nella previsione di incentivare ancor più la presenza delle parti all’udienza, proprio per consentire la partecipazione, considerato che la loro assenza in udienza, senza giustificato moti­vo, o il rifiuto della proposta transattiva entrano come fatti nel processo e costituiscono comportamento libe­ramente valutabile dal giudice al fine della decisione, anche in merito alla liquidazione delle spese di giudizio.

Il sistema rigido di preclusioni e decadenze, espli­cazione dei principi sopra detti, impone alle parti di fissare sin dagli atti introduttivi del processo, in ma­niera precisa e chiara, l’oggetto del contendere, ossia le ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base dell’a­zione, le prove e le pretese, così da dare preminenza alla attività preparatoria e per consentire al giudice la possi­bilità di approfondire le questioni in esame ed avere gli elementi per porre in essere tutte le attività dell’udienza di discussione.

“Detta udienza costituisce il fulcro del processo, posto che, in caso di esito negativo della conciliazione giudiziale, il giudice, se non ritiene matura la causa per la decisione, dispone l’attività istruttoria, ammettendo con ordinanza l’assunzione dei mezzi di prova, al con­trario decide nel merito, leggendo in udienza il dispo­sitivo della sentenza, proprio in ossequio del principio di concentrazione che vieta udienze di mero rinvio”.

Ebbene, appare fin troppo agevole verificare che, così come strutturato, il processo del lavoro era una pa­nacea, doveva essere breve e concentrato, proprio per riequilibrare la posizione di svantaggio del lavoratore che poteva subire pregiudizi dal trascorrere dei tempi lunghi del processo civile.

In realtà esso, pur originariamente rispettoso dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza, col tempo si è, purtroppo, adeguato al sistema ordinario e nessun effetto hanno sortito i tentativi deflattivi del contenzioso introdotti dalle ultime riforme, forse an­che per via di una naturale diffidenza verso questi e una propensione al conflitto che lo ha visto aumentare notevolmente, con l’effetto di concorrere ancor più ad allargare i tempi utili ad ottenere una pronuncia giuri­sdizionale che dia attuazione alla situazioni sostanziali.

Nel 2012 la Legge n. 92, nota con il nome di “ri­forma Fornero”, ha segnato un tratto di rottura con il passato e in una “prospettiva di crescita”, ha modifi­cato il mercato del lavoro (o questo voleva essere il fine, evidentemente mal riuscito) con disposizioni di carat­tere sostanziale, diretta a determinare la c.d. flessibilità in entrata e in uscita dal lavoro, il cui tratto determi­nante è di sicuro la modifica dell’art. 18 dello Statuto

dei Lavoratori che doveva (o avrebbe dovuto) eliminare il rigido sistema dei licenziamenti e con disposizioni di carattere processuale che hanno introdotto un rito speciale, la cui funzione voleva accordare una tutela «acceleratoria» attraverso un rito applicabile alle sole controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento, con le tutele previste dalla disciplina del nuovo art. 18.

Disciplina che, nel fallimento delle aspettative, ap­pare “bocciata”, con la introduzione del Jobs Act che ha previsto la esclusione di tale procedimento.

Ebbene, a circa cinquanta anni dalla introduzione del rito del lavoro, il processo mostra tutti i suoi limiti, dovuti anche ad una sistematica disfunzione organizza­tiva e di organico, mentre appaiono sempre più traditi quei canoni (già a base del pensiero chiovendiano) di oralità, concentrazione, speditezza, gratuità che pure la legge del 1973 aveva inteso esaltare.

Emerge sempre più il principio di “deflazione del contenzioso” che non sempre significa celere risposta alle domande di giustizia, apparendo, viceversa, mero strumento di eliminazione di processi (con ricorso a sempre più odiosi provvedimenti di inammissibilità ed improcedibilità) così risultando, di fatto, incompatibile ed in contrasto con il sacrosanto diritto alla difesa, co­stituzionalmente garantito.

 

  1. Il processo durante l’emergenza

In un quadro non proprio roseo del processo del la­voro, e sotto la spinta della tutela della salute, pressata dalla emergenza sanitaria, intervengono leggi, decreti, protocolli al fine di disciplinare (nella temporaneità dell’urgenza?) le attuali udienze innanzi al giudice del lavoro.

Ed al fine di limitare l’assembramento di persone in udienza, quale strumento per affrontare la emergen­za epidemiologica, il legislatore immagina un processo senza contatti “al preciso scopo di coniugare la tutela della salute con l’esigenza di far funzionare la giustizia, tanto civile quanto penale”.

Insomma, con il complesso articolato, oltre alla immediata disposizione di rinvio dei procedimenti pendenti, della previsione di sospensione (con le esclu­sioni previste dal punto 3), alla limitazione dell’acces­so agli uffici, al rinvio ai capi degli uffici giudiziari di adottare le opportune misure organizzative, sentiti l’au­torità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati e quanto altro indicato, il D.L. preve­de, tra l’altro: «h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. 8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precluda­no la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamen­te mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi …».

In definitiva, nasce, come evidenzia autorevole dot­trina, «un modello di udienza emergenziale alternativo a quello basato su oralità, concentrazione e immedia­tezza. L’udienza di discussione è così sostituita con la trattazione scritta mediante scambio di memorie e suc­cessiva adozione fuori udienza del provvedimento18».

Parimenti interessante il richiamo al qualificato intervento di altro rilevante autore che puntualmente sottolinea: «Viene a delinearsi, con tale ultima previsio­ne, una modalità di trattazione “alternativa” dell’udien­za, quest’ultima nel rito del lavoro caratterizzata dai noti principi di oralità, concentrazione delle attività e immediatezza. Si predispone, per ridurre il rischio di diffusione del contagio, un rito emergenziale deroga­torio rispetto a quello (civilistico e) lavoristico, donde l’elisione dell’udienza e la sua sostituzione con la tratta­zione scritta mediante scambio di memorie e successiva adozione “fuori udienza del provvedimento”. Con tali misure organizzative si affronta il momento emergen­ziale …».

Appare opportuno, per una compiuta indagine, ri­chiamare anche la lettura delle linee guida dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura, sin dal 26 mar­zo 2020, e proprio con riferimento alla cd. “seconda fase”, nella quale l’estensione e le modalità di svolgi­mento dell’attività giurisdizionale sono rimesse ad in­dicazioni fornite dal dirigente dell’ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni; invero, a norma dell’art. 83, com­ma 7 del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, “sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati”, nonché “per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura ge­nerale presso la Corte di Cassazione, (…) d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”, “adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (…) e delle prescrizioni adot­tate in materia (…) al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all’art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il “rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”.

Pur rimarcando che «i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ri­durre al minimo le forme di contatto personale che fa­voriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, neu­tralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020)».

Differimenti pur puntualmente verificati.

E proprio dai decreti succedutisi nel tempo21 ed ar­ticolati in molteplici protocolli, sottoscritti nei diversi uffici, vengono disciplinate le nuove tipologie di udien­za.

Per le udienze da trattarsi nel periodo fino al 30 giugno 2020 il Decreto Cura Italia individua differenti tipologie: 1) udienza telematica, che prevede un colle­gamento da remoto in videoconferenza; 2) udienza con deduzioni scritte; 3) udienza con la presenza personale, nei casi espressamente previsti e laddove non sia pos­sibile adottare le forme di cui ai punti (1) e (2), con la previsione di particolari cautele volte a garantire la sicurezza dei partecipanti.

Quanto all’udienza telematica, la stessa è prevista nei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti di­versi dai difensori e dalle parti; con il ricorso all’udien­za telematica che resta escluso, in linea generale, per tutte le udienze istruttorie, tra cui, ad esempio, quelle di assunzione della prova per testi (o di giuramento o audizione del consulente tecnico d’ufficio).

Lo svolgimento dell’udienza deve avvenire con mo­dalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effet­tiva partecipazione delle parti ed è organizzata e gestita tramite l’applicativo Microsoft Teams; con una convo­cazione che avviene mediante provvedimento del giu­dice da comunicarsi alle parti almeno 7 (sette) giorni prima della data dell’udienza e contenente l’indicazio­ne di giorno, ora e il link ipertestuale di collegamento all’aula di udienza telematica.

La mancata comparizione delle parti all’udienza te­lematica ha gli stessi effetti della mancata comparizione personale previsti dal codice di procedura civile, previa verifica della regolare comunicazione del provvedimen­to di convocazione; alle parti non ancora costituite è garantito l’accesso al fascicolo telematico e alla convo­cazione all’udienza telematica; il giudice deve verificare che all’udienza così disposta partecipino solamente i soggetti legittimati; durante lo svolgimento dell’udien­za telematica, le parti possono usufruire di tutti gli strumenti propri dei sistemi informatici applicati, ad esempio la condivisione dello schermo per l’esibizio­ne di documenti in udienza, previa autorizzazione del Giudice.

Anche per tutela di riservatezza, viene vietata la re­gistrazione dell’udienza.

Il giudice deve dare atto a verbale delle modalità con cui viene accertata l’identità dei soggetti parteci­panti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà a partecipare; al termine della stessa, deve dare lettura del verbale, invitando i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio per poi attestare che lo svolgimento dell’udienza, mediante l’applicativo, è av­venuto regolarmente.

Quanto all’udienza scritta, la stessa è prevista nei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori.

In effetti, già con la delibera dell’11 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura, aveva racco­mandato agli uffici giudiziari di consentire ai giudici questa forma di trattazione, in via preferenziale.

L’udienza prevede lo scambio e il deposito telema­tico di note scritte sintetiche, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, con l’adozione fuori udienza del provvedimento del giudice che, con provvedimento telematico, assegna un congruo termine per il deposito telematico delle note scritte, anteriore alla data fissata per l’udienza, e la cancelleria comunica tale provvedi­mento alle parti.

I difensori depositano le note scritte da denominar­si “note di trattazione scritta” tramite PCT, redigendole nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, e in­serendo un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze.

Ed è lo stesso Giudice a decidere, rispetto alla data già prevista, se mantenere la data fissata o stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria.

Il Giudice, quindi, all’udienza è chiamato a verifica­re la rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento di assegnazione dei termini per note e del deposito delle stesse; pur tenendo conto che dalla data dell’udienza decorrono i termini di legge per l’as­sunzione del provvedimento (istruttorio o decisorio, che conterrà, se necessario, anche l’indicazione della successiva udienza).

Infine, resta la previsione dell’udienza con la pre­senza in aula.

Ebbene, qualora le udienze debbano tenersi presso gli uffici giudiziari, si prevede la possibile celebrazio­ne delle stesse a porte chiuse, nella indicazione di cui all’art. 128 c.p.c., con l’adeguata calendarizzazione, previa individuazione e fissazione da parte dei singoli uffici giudiziari di linee guida per l’accesso e l’utilizzo degli uffici, secondo le necessarie cautele.

Vale pur ricordare, per completezza di trattazione, che la problematica riguarda anche il giudizio di legit­timità, disciplinato da un protocollo di intesa, con originario limite temporale al 30 giugno e prorogato al 30 luglio 2020, tra la Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, “per la digitalizzazione degli atti della Corte Suprema di Cassazione”.

Nel documento si legge: premesso che «l’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 impone l’ado­zione di nuovi moduli processuali, che consentano di rispettare le vigenti prescrizioni sulle distanze tra perso­ne e sui divieti di spostamento da un comune all’altro del territorio italiano; per consentire l’avvio con succes­so di forme di camera di consiglio da tenersi a distanza in via telematica, è requisito indefettibile la disponibi­lità su supporto informatico trasmissibile in via telema­tica, per i componenti del collegio giudicante e per il pubblico ministero, degli atti processuali del giudizio di cassazione, già prodotti dalle parti in originale carta­ceo; richiamati i provvedimenti n. 44 e n. 47 del Primo Presidente della Corte di cassazione rispettivamente in data 23 e 31 marzo 2020». Così sulla base di tali premesse, la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, approvano il protocollo laddove, tra l’altro, si prevede: «Con la comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’adunanza o udienza camerale, la Cancel­leria della Corte di Cassazione inviterà i difensori a tra­smettere, ove nella loro disponibilità e secondo le for­me di cui agli articoli seguenti del presente protocollo, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica – in formato pdf – degli atti processuali del giudizio di cassazione, sia civili che pe­nali, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge (per il civile: ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., provve­dimento impugnato; …). L’avviso conterrà l’espresso avvertimento che nel caso in cui non pervengano nel

detto termine in cancelleria le copie di cui al comma 1.1, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condi­zione di decidere nella camera di consiglio da remoto».

Sembra utile segnalare il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato23, pur nel limitato interesse della no­stra indagine, riguardante “regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”, nonché per la sperimentazione e la graduale applica­zione dei relativi aggiornamenti (l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020) che ha stabilito, tra l’altro, che: «nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere disposta d’ufficio ovvero essere chiesta, in occa­sione della camera di consiglio cautelare, nonché in occasione dell’udienza in qualunque rito, discussione orale mediante collegamento da remoto con modali­tà idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della Giustizia amministrativa e dei rela­tivi apparati; dandosi atto a verbale delle modalità con le quali si accerta l’identità dei soggetti partecipanti al predetto collegamento da remoto e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali».

 

  1. Conclusioni

Ebbene, la situazione tracciata ci porta a condivi­dere una significativa preoccupazione per la “smate­rializzazione della giustizia”, a tutela della dignità e nel rispetto della Carta Costituzionale nonché ad una riflessione sui canoni “traditi” di gratuità, già risalen­ti, nonché ai pur mortificati principi di speditezza e celerità.

Sicché, non sembra logica e coerente con i principi costituzionali, la soppressione dei canoni di concentra­zione e oralità, garantiti dall’udienza di discussione e dei quali abbiamo tracciato la importanza nel percorso storico, succintamente riportato, e che ora risulta pur compromesso (temporaneamente?).

E nella preoccupazione che, come sovente accade, il provvisorio diventi definitivo, non possiamo non condividere l’auspicio dell’autore richiamato per cui,

cessato il momento emergenziale, «anche il rito del la­voro rientrerà nel suo alveo naturale nel rispetto del carattere precipuamente orale ad esso proprio» ovvero mantenendo in vita ciò che di utile può rimanere.

La emergenza, infatti, pur nella naturale considera­zione delle cautele atte a garantire la tutela della salute, non può demolire il sacrosanto diritto, costituzional­mente garantito, di aspirare ad un giusto processo.

E restano pur da sottolineare le preoccupazioni di autori già citati28, laddove viene indicato che, in effetti, l’emergenza mette in risalto ed amplifica problemi già sussistenti e già ripetutamente denunciati.

“Cessata l’emergenza epidemiologica, resterà quella solita, cronicizzata, legata al sovraffollamento, ai nume­ri del contenzioso, agli arretrati”.

Un’emergenza, quella cronica, che potrà essere af­frontata con gli strumenti che stiamo sperimentando, essendosi giustamente rilevato che «questa situazione di emergenza dunque, paradossalmente, potrebbe di­venire l’occasione per sperimentare uno strumento che faciliti la gestione del contenzioso, eliminando i cronici arretrati che continuano ad assillare buona parte delle sedi giudiziarie italiane».

Conclusivamente e senza alcuna presunzione di completezza, non resta che sperare che quando l’epide­mia sarà superata, l’ausilio delle nuove tecnologie ben potrebbe supportare gli operatori, anche ai fini di nu­merose attività ed adempimenti, cogliendosi il meglio di quanto offrono questi nuovi strumenti.

Ma, senza mai svuotare il senso, la forza, la necessi­tà della presenza personale, nei casi indispensabili, nel rispetto dei canoni ricordati.

Insomma, anche con richiamo ai citati principi, posti a base del processo del lavoro, la emergenza, pur nella osservanza di tutte le opportune cautele a tutela della salute, non può demolire il sacrosanto diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

 

Prof. Avv. Ottavio Pannone

 

Contributo pubblicato su “Il Diritto e l’Economia ai tempi del Covid” (completo di note) - a cura di Roberto Dante Cogliandro, Francesco Fimmanò . coordinamento Valeria D’Antò – rogiosi editore.