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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18956/2020 dell' 11.09.2020, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore assente che trasmette tardivamente il certificato di malattia, poiché tale ipotesi configura l’assenza ingiustificata da parte dello stesso.  

Nel caso di specie, la lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatole a seguito di cinque giornate di assenza ingiustificata nel periodo 03.10.2014 – 08.10.2014, a fronte dell’invio del certificato medico solo in data 09.10.2014. 

I Giudici di legittimità, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte di Appello, affermano che «devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo successivamente riconducibili ad uno stato di malattia del dipendente».

 Per la Corte, pertanto, dette assenze, in difetto di tempestiva trasmissione del certificato medico, devono considerarsi disciplinarmente rilevanti.

 Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, affermando la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice in conformità a quanto previsto dal CCNL che legittima il recesso dopo tre giorni consecutivi di assenza ingiustificata.

 Qui il testo della sentenza n. 18956/2020 della Cassazione  

 Quindi, quali sono gli obblighi del lavoratore in caso di assenza per malattia? 

La recente la sentenza in commento ci ricorda che nel caso in cui il dipendente si assenti dal lavoro per malattia è tenuto ad adempiere alcuni obblighi quali, ad esempio, contattare il proprio medico affinché trasmetta telematicamente all’Inps il certificato, essere reperibile in determinate fasce orarie per eventuali visite fiscali di controllo e astenersi da attività che possano pregiudicare lo stato di salute e ritardare il rientro in servizio.

 L’inadempimento di tali obblighi può dar luogo a sanzioni disciplinari trattandosi di comportamenti lesivi del vincolo fiduciario e degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sul dipendente. 

Il mancato invio del certificato all’Inps, inoltre, comporta la perdita del trattamento economico. 

In ogni caso, non è sufficiente chiedere al medico curante l’invio del certificato telematico all’Inps (v. Cass. n. 15226/2016), ma è necessario accertarsi del corretto invio dello stesso nonché avvisare il datore nelle forme e nei tempi stabiliti dal CCNL applicabile. 

Quando non è possibile inviare il certificato telematicamente, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, inviare il certificato di malattia cartaceo all’Inps (contenente la diagnosi e la prognosi) e l’attestato (contenente la sola prognosi) al proprio datore di lavoro.

 Il dipendente, inoltre, deve essere reperibile in determinate fasce orarie nel caso di visita fiscale di controllo.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico:

-  i lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce orarie 10-12 e 17-19. 

- i lavoratori pubblici devono essere reperibili nelle fasce orarie 9-13 e 15-18. 

In caso di irreperibilità il lavoratore dovrà adeguatamente provare che l’assenza sia stata determinata da circostanze che hanno reso necessario allontanarsi dal proprio domicilio. (per un approfondimento si rinvia all'articolo “illegittimo il licenziamento di un dipendente sorpreso a svolgere altra attività lavorativa durante la malattia”)

 Avv. Matilde Pannone