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Il Giudice ha ritenuto prevalente l’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti.

In attesa di un intervento del Legislatore che possa sancire l’obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid 19 per il personale sanitario, una prima importante pronuncia arriva dal Tribunale di Belluno.

 

La vicenda

I dipendenti di una Rsa, due infermieri e otto operatori socio sanitari, hanno presentato ricorso d’urgenza in seguito alla imposizione delle ferie forzate da parte del proprio datore di lavoro.

I 10 lavoratori, avevano rifiutato la somministrazione del vaccino Pfizer; per questo motivo, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, erano stati allontanati dalla Rsa e collocati in ferie forzate.

I dipendenti, hanno impugnato la decisione del datore dinanzi al Giudice del Lavoro, chiedendo che venisse accertata l’illegittimità della collocazione in ferie, nonché della sospensione dal lavoro e del licenziamento.

Il Giudice Anna Travia ha però evidenziato che è ormai fatto noto che il vaccino ha una rilevante efficacia nel prevenire la malattia; in più è stato acclarato un notevole calo dei decessi causati dal virus Sars-CoV-2 tra i soggetti che sono stati immunizzati, quali il personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché nei Paesi, quali Israele e gli Stati Uniti dove la vaccinazione è più diffusa.

Inoltre gli operatori sanitari ricorrenti sono impiegati in mansioni per le quali è necessario un contatto fisico con i pazienti; pertanto una loro permanenza sul luogo di lavoro comporterebbe per il datore una violazione di cui all’art. 2087 c.c. che gli impone di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro: tra le quali rientra necessariamente anche il vaccino anti COVID-19.

Su tali premesse il Giudice ha ritenuto prevalente l’esigenza del datore di lavoro di adottare misure di sicurezza sull’interesse del lavoratore di scegliere un diverso periodo di ferie ed ha confermato la piena legittimità del provvedimento datoriale.

Il Tribunale infine rilevando che i lavoratori non hanno prodotto alcun documento dal quale si potesse ricavare una intenzione del datore di procedere alla sospensione dal lavoro e al licenziamento, ha rigettato il ricorso dei dipendenti.

 

Considerazioni finali

La vicenda in esame accerta la prevalenza della salvaguardia della salute dei dipendenti nonché dei pazienti di una struttura sanitaria. Ma cosa succederà al termine del monte ore ferie?

Siamo nel classico vuoto legislativo in cui manca la certezza del diritto.

Al momento infatti, rifiutare il vaccino anti COVID-19 non è vietato ed un provvedimento del datore di sospensione dal lavoro o di licenziamento, darebbe luogo a numerosi contenziosi con successive decisioni dei Tribunali probabilmente discordanti tra loro.

Onde evitare interpretazioni contrastanti, occorrerebbe una norma ad hoc, che possa fare chiarezza e determinare la legittimità di provvedimenti sanzionatori del datore di fronte alla scelta di un operatore sanitario di non vaccinarsi.

 

 Avv. Marco Pannone